Lo Stato della Città del Vaticano finanzia le proprie attività tramite operazioni commerciali, musei e servizi culturali, francobolli e monete, parcheggi, donazioni e proventi da beni e investimenti. Queste entrate non vanno considerate imposte ordinarie. Il Governatorato, in particolare la Direzione dell’Economia, gestisce la contabilità statale, i beni, le attività commerciali e i relativi controlli interni. I Servizi Doganali si occupano dei controlli doganali, delle classificazioni, dei certificati di esenzione IVA, della verifica delle fatture e delle autorizzazioni all’esportazione. Non risulta individuata un’autorità fiscale vaticana generale né una procedura standard documentata pubblicamente per dichiarazioni, accertamenti, rimborsi e verifiche fiscali. Per svolgere un’attività imprenditoriale o professionale nella Città del Vaticano, di norma è necessaria un’autorizzazione del Governatorato. L’autorizzazione a operare, le regole professionali, quelle sul lavoro e gli obblighi contabili sono aspetti distinti dalla questione dell’esistenza di un’imposta generale vaticana sugli utili. Le informazioni pubblicamente disponibili non dimostrano l’esistenza di un’imposta generale vaticana sulle società, sulle attività economiche o di un’aliquota standard sugli utili delle imprese private. Il rapporto 2025 dello IOR afferma che gli utili operativi dello IOR non sono soggetti a una trattenuta fiscale nella Città del Vaticano, ma ciò non stabilisce una norma generale valida per tutte le imprese. In determinate situazioni si applicano oneri doganali e indiretti. I Servizi Doganali possono rilasciare e convalidare certificati di esenzione IVA e controllare fatture, ma acquisti e vendite non sono automaticamente esenti da IVA. Il trattamento dipende dai beni, dalla finalità, dal destinatario, dal percorso di trasporto e dal regime doganale applicabile. In base alla Legge del 1929 sull’ordinamento economico, commerciale e professionale, la vendita e la rivendita di alcuni beni soggetti a monopolio statale sono regolamentate. Determinate importazioni destinate a residenti idonei o all’uso familiare possono essere esenti da dazi doganali e accise. Le importazioni private possono essere consentite dopo il pagamento dei relativi oneri italiani. Un veicolo può inoltre essere soggetto alla tassa automobilistica vaticana; importo e scadenza di pagamento vanno verificati per il veicolo specifico. Il Trattato Lateranense prevede esenzioni specifiche in Italia. L’articolo 16 esenta dalle imposte ordinarie e straordinarie gli immobili elencati situati in Italia. L’articolo 17 esenta dalla tassazione italiana determinate retribuzioni corrisposte dalla Santa Sede, da istituzioni centrali della Chiesa e da istituzioni da esse direttamente amministrate a dignitari, dipendenti e salariati idonei, comprese alcune persone non assunte a tempo indeterminato. L’articolo 20 riguarda le merci che transitano dall’Italia verso la Città del Vaticano o istituzioni della Santa Sede e prevede esenzioni da dazi e oneri alle condizioni stabilite. Queste disposizioni non garantiscono un’esenzione fiscale generale, a livello mondiale, a ogni dipendente, residente o organizzazione vaticana. La convenzione fiscale del 2015 tra Italia e Santa Sede, in vigore dal 15 ottobre 2016, si applica a determinati residenti fiscali italiani e a persone giuridiche canoniche o vaticane idonee che detengono attività finanziarie presso istituti finanziari professionali nella Città del Vaticano. A seconda dell’attività e del contribuente, la tassazione italiana dei redditi finanziari o di capitale e l’imposta sulle attività detenute all’estero possono essere gestite tramite un intermediario finanziario o un rappresentante fiscale. Per determinate persone giuridiche può applicarsi un’imposta sostitutiva del 26% quando non si applicano altrimenti ritenute o imposte sostitutive italiane. La convenzione non elimina l’esenzione prevista dall’articolo 17. Il luogo di lavoro vaticano, il passaporto vaticano, una visita o un soggiorno non determinano da soli il trattamento fiscale. L’analisi pertinente può comprendere residenza fiscale, cittadinanza, luogo di abitazione e di lavoro, fonte del reddito, status del datore di lavoro, condizioni contrattuali, istituzione coinvolta e convenzioni applicabili. L’accordo FATCA tra gli Stati Uniti e lo IOR impone obblighi di segnalazione per i conti collegati agli Stati Uniti; i non residenti stranieri potrebbero dover presentare dichiarazioni e pagare le imposte nel proprio Paese di residenza. Dati corretti sulla residenza, documenti giustificativi, registri doganali e fatture possono quindi contare più del solo luogo del datore di lavoro.
Le imposte nella Città del Vaticano
Nella Città del Vaticano non risulta documentato pubblicamente un sistema generale di imposte sul reddito delle persone fisiche, sul reddito delle società o sul valore aggiunto comparabile a quello italiano. Si applicano oneri specifici, esenzioni doganali e norme convenzionali per determinati beni, veicoli, immobili, redditi da lavoro e attività finanziarie. Gli obblighi fiscali di una persona possono comunque sorgere in Italia o in un altro Paese in base alla residenza fiscale, alla cittadinanza, alla fonte del reddito e al datore di lavoro.
Tip
Considera una questione fiscale vaticana come una valutazione specifica del caso, non come un’esenzione fiscale generale. Individua se riguarda un rapporto di lavoro, un’impresa, merci importate, un veicolo, un immobile o attività finanziarie; quindi verifica l’istituzione competente e gli eventuali obblighi italiani o esteri prima di fare affidamento su un’esenzione.

