Non risulta pubblicamente documentato nella Città del Vaticano un mercato libero con compagnie assicurative private locali, intermediari o tariffe generalmente pubblicate. I principali sistemi formali sono legati all’occupazione e alle istituzioni pubbliche. Il FAS, Fondo Assistenza Sanitaria, copre le esigenze sanitarie ammesse e gli infortuni sul lavoro o le malattie professionali. Il Fondo Pensioni eroga prestazioni di vecchiaia, anzianità, invalidità e reversibilità al personale idoneo dello Stato della Città del Vaticano e degli enti della Santa Sede. L’accesso al FAS inizia normalmente con l’iscrizione tramite il datore di lavoro e la compilazione di un modulo, in genere entro 30 giorni dall’inizio del rapporto di lavoro. La copertura decorre dopo l’iscrizione ed è attestata da una tessera di assistenza. I gruppi idonei comprendono personale ecclesiastico, religioso e laico della Curia Romana, del Governatorato e degli enti amministrati direttamente dalla Santa Sede, nonché il personale in servizio e in pensione. Anche i familiari possono presentare domanda. I residenti della Città del Vaticano che non hanno altro titolo possono essere ammessi dal consiglio direttivo del FAS; per gli altri richiedenti occorrono motivazioni adeguate e l’autorizzazione della Segreteria di Stato. Il FAS copre malattie, comprese quelle croniche e terminali, gravidanza e parto, cure dentali conservative, farmaci prescritti e assistenza integrativa autorizzata. La Direzione di Sanità ed Igiene, gli appaltatori del FAS, la Farmacia Vaticana e le farmacie convenzionate prestano servizi diretti. In generale si può ricorrere a un fornitore non convenzionato tramite una procedura di rimborso approvata, soggetta a tariffe e massimali. Un ricovero d’urgenza può essere comunicato per telefono. Le richieste di rimborso richiedono normalmente le ricevute originali e, per le cure ospedaliere, la documentazione clinica; il termine è di sei mesi dall’ultima prestazione. I farmaci sono in genere rimborsati indirettamente al 70%; i farmaci autorizzati non disponibili presso la Farmacia Vaticana possono essere rimborsati al 100%. I contributi al FAS corrispondono generalmente al 2% della retribuzione ordinaria per 13 mensilità per i dipendenti, al 2% della pensione per i pensionati vaticani e al 2% della pensione annua lorda per chi percepisce esclusivamente un’altra pensione; in quest’ultimo caso i pagamenti anticipati sono due all’anno. Il datore di lavoro o l’amministrazione versa una quota annuale per assistito, di importo variabile in base alla spesa totale preventivata, normalmente ogni mese entro il giorno 10. Le variazioni familiari o di reddito vanno generalmente comunicate entro 30 giorni. La copertura FAS può terminare con la fine del rapporto di lavoro se non è stato maturato il diritto alla pensione; dopo una cessazione del rapporto per motivi di salute senza diritto alla pensione può proseguire per sei mesi. Pensionati e familiari possono rinunciare definitivamente alla copertura, mentre per gli altri residenti occorre generalmente fornire ogni anno la prova dell’idoneità. Il Fondo Pensioni prevede un contributo complessivo del 20% della retribuzione ordinaria, compresa la quota del dipendente; il 5% viene trattenuto dalla retribuzione e versato mensilmente entro il giorno 10. Il Segretario di Stato può modificare l’aliquota contributiva. I requisiti di servizio variano: per alcuni casi di età o licenziamento sono previsti 20 anni di servizio effettivo, per la pensione di anzianità 38 anni e per la cessazione volontaria 30 anni. Per l’invalidità ordinaria servono generalmente cinque anni di servizio, salvo che la causa sia legata al servizio; per l’invalidità privilegiata dovuta al servizio non è previsto un periodo minimo. Le prestazioni ai superstiti richiedono in genere cinque anni di servizio o che il decesso sia stato causato dal servizio; le quote sono del 60%, 70%, 80% o 100% per uno, due, tre o più beneficiari idonei. Una posizione che non dà diritto a una prestazione immediata o differita può essere trasferita a un altro regime o convertita in una polizza assicurativa. La convenzione di sicurezza sociale tra Santa Sede e Italia può collegare determinati periodi assicurativi vaticani e italiani senza creare un mercato assicurativo privato generale. I dipendenti vaticani restano generalmente soggetti alle norme della Santa Sede, mentre i dipendenti non vaticani che lavorano sul territorio vaticano sono di norma soggetti alle norme italiane. Alcune categorie di lavoratori vaticani, compresi determinati lavoratori in prova o a tempo determinato, possono rientrare nei settori assicurativi italiani quando l’evento non è già coperto dalla Santa Sede. I periodi non sovrapposti possono essere cumulati; le prestazioni monetarie idonee sono generalmente esportabili e la domanda va presentata a un’istituzione di una delle parti contraenti. Il FAS fornisce alcune prestazioni sanitarie per infortuni sul lavoro e malattie professionali, mentre l’APSA e il Fondo Pensioni gestiscono specifiche questioni di invalidità, vecchiaia e reversibilità. Il personale a chiamata è soggetto a un regime speciale: l’ente datore di lavoro deve fornire la copertura durante il lavoro effettivo per infortuni sul lavoro, malattie legate al lavoro e responsabilità civile verso terzi; l’assistenza sanitaria può invece essere erogata dal FAS, dalla DSI o tramite una polizza sanitaria. Questo regime non stabilisce una regola generale per i dipendenti ordinari o i residenti. L’Ufficio Giuridico gestisce i contratti assicurativi dello Stato, ma le informazioni pubbliche non documentano un sistema locale generale per assicurazioni private su beni, vita o responsabilità civile, inclusi assicuratori standard, premi, massimali e procedure di richiesta. In singoli casi può essere rilevante una copertura estera; i relativi requisiti di accesso non sono documentati in generale per la Città del Vaticano. Per i veicoli, il Registro Veicoli Vaticani immatricola i veicoli statali SCV e quelli privati CV e rilascia le patenti. Le norme vigenti richiedono una copertura assicurativa per circolare su strada, ma le fonti pubbliche non forniscono un elenco completo degli assicuratori, delle condizioni di polizza, dei premi o delle procedure di richiesta. Il parco veicoli è ridotto: per il 2025 sono stati indicati circa 600 veicoli SCV e 300 CV; di conseguenza, rispetto ai regimi legati all’occupazione, l’assicurazione dei veicoli ha una rilevanza generale più limitata. I ricorsi contro le decisioni d’iscrizione, contribuzione o prestazione del FAS o del Fondo Pensioni vanno generalmente presentati prima al consiglio amministrativo competente entro 30 giorni; dopo il rigetto o in assenza di una decisione entro 90 giorni, si può presentare un ricorso all’Ufficio del Lavoro della Sede Apostolica.
Assicurazioni nella Città del Vaticano
Il sistema assicurativo della Città del Vaticano è frammentato e non costituisce un mercato privato generale. Le principali forme di tutela sono offerte dal FAS per l’assistenza sanitaria e gli infortuni sul lavoro e dal Fondo Pensioni per la vecchiaia, l’invalidità e i superstiti; l’idoneità dipende di solito dall’occupazione, dalla pensione o da uno status specifico. Per circolare su strada è obbligatoria l’assicurazione dei veicoli, mentre non è documentato pubblicamente un sistema locale generale di fornitori per la normale copertura di beni, vita e responsabilità civile private.
Tip
Considera la tua situazione lavorativa o di residenza come punto di partenza, perché la tutela nella Città del Vaticano è legata soprattutto a istituzioni formali e non a un mercato assicurativo privato generale. Conferma per iscritto la copertura FAS, Fondo Pensioni o il coordinamento con il sistema italiano, anziché presumere che residenza, lavoro o una singola polizza coprano ogni rischio. Se i tuoi bisogni relativi a beni, vita, responsabilità civile o veicoli non sono coperti dal regime vaticano pertinente, valuta una copertura esterna separata.

