Lo Stato della Città del Vaticano è un’entità giuridica sovrana distinta dalla Santa Sede. I problemi finanziari segnalati per la Santa Sede, compresi disavanzi, deficit pensionistici o obblighi risultanti dai bilanci consolidati, non dimostrano di per sé che lo Stato della Città del Vaticano abbia debiti. Inoltre, non risulta che lo Stato emetta strumenti di debito sovrano, azioni, titoli o prodotti simili di indebitamento pubblico. Il regime dei beni pubblici non funziona come un normale mercato con enti finanziari privati e non risultano filiali finanziarie estere. Sono vietate le attività di prestito, trasferimento e custodia di criptovalute. L’unico ente finanziario autorizzato professionalmente individuato nello Stato della Città del Vaticano è l’Istituto per le Opere di Religione, comunemente chiamato IOR. L’Autorità di Supervisione e Informazione Finanziaria, o ASIF, autorizza e vigila sulle attività finanziarie. Lo IOR non opera come istituto di credito al dettaglio generale per residenti o visitatori. Tra i clienti ammissibili figurano enti della Santa Sede e dello Stato della Città del Vaticano, enti collegati, missioni diplomatiche accreditate presso la Santa Sede, persone giuridiche canoniche o vaticane, membri del clero, istituti religiosi e dipendenti e pensionati dello Stato della Città del Vaticano. Le attività di credito dello IOR sono residuali e soggette ad autorizzazione, limiti prudenziali e vigilanza dell’ASIF e del Consiglio di Sovrintendenza dello IOR. I prestiti o le anticipazioni possono essere garantiti dallo stipendio, dall’indennità di fine servizio o da titoli custoditi presso l’istituto. Non è stato documentato alcun tariffario pubblico aggiornato relativo a prodotti di credito al consumo, tassi d’interesse, commissioni, durate di rimborso, verifiche di sostenibilità, valutazioni delle garanzie, tempi di approvazione o periodi di tolleranza sugli arretrati. Riferimenti storici menzionano anticipazioni sull’indennità di fine servizio e norme sui prestiti sullo stipendio, ma non dimostrano l’esistenza attuale di un sistema di credito accessibile a tutti. Lo IOR riporta prestiti e anticipazioni ai clienti tra le attività finanziarie valutate al costo ammortizzato; questo non dimostra l’esistenza di un mercato più ampio del debito pubblico vaticano. Per chi ha ricevuto un prestito dallo IOR, il contratto determina gli obblighi di rimborso e sulle garanzie. Un inadempimento contrattuale, una riduzione della liquidità o un calo del valore delle garanzie possono comportare un monitoraggio. Un’esposizione scaduta da più di 90 giorni è trattata come attività deteriorata. Le esposizioni più datate possono essere sottoposte tramite la Client Area al Direttore Generale; prima che un importo venga stralciato come inesigibile interviene l’ufficio legale. Le ristrutturazioni o le misure di tolleranza seguono il quadro pertinente dello IOR, informato dagli orientamenti della BCE sui crediti deteriorati e dagli orientamenti EBA EBA/GL/2018/06. Non risulta documentata una legge vaticana per la protezione dei consumatori in difficoltà, una moratoria generale o una procedura legale di ristrutturazione dei debiti. L’ASIF può agire come organismo di risoluzione alternativa delle controversie per i clienti e gli enti finanziari professionali in dispute su transazioni o servizi finanziari. Non è stato individuato un difensore civico specifico per i debiti né un servizio legale di consulenza. Le controversie civili possono essere presentate al Tribunale dello Stato della Città del Vaticano, alla Corte d’Appello o alla Corte di Cassazione. La procedura civile garantisce imparzialità, difesa e udienza. Il diritto italiano può integrare quello vaticano solo quando quest’ultimo non disciplina la materia, previa approvazione dell’autorità competente e se applicabile localmente. Una norma separata riguarda i debiti derivanti da sanzioni amministrative. In base alla legge n. X, l’autorità può autorizzare da tre a trenta rate mensili quando il debitore ne fa richiesta e dimostra una situazione economica compromessa. Ogni rata deve ammontare ad almeno EUR 30. Il mancato pagamento di una rata può rendere esigibile in un’unica soluzione l’importo residuo. Il recupero segue le norme sull’esecuzione delle sentenze e la prescrizione della riscossione è di cinque anni. Questa soluzione non costituisce un sistema generale di credito al consumo o una procedura personale d’insolvenza. Per una persona giuridica dello Stato della Città del Vaticano, il Presidente del Governatorato può ordinare la liquidazione ai sensi della legge n. DL. I liquidatori individuano e acquisiscono beni e conti; il Tribunale può disporne la consegna coattiva. I creditori vengono soddisfatti prima che i beni residui siano distribuiti ai destinatari previsti dalla legge o dalla Santa Sede. La liquidazione non è una procedura generale di fallimento, di sistemazione dei debiti personali o di esdebitazione. Nel materiale ufficiale esaminato non è stato individuato un equivalente diretto nello Stato della Città del Vaticano delle procedure di fallimento personale, sovraindebitamento, cancellazione del debito o consulenza pubblica sui debiti per persone fisiche.
Debiti nella Città del Vaticano
I debiti nello Stato della Città del Vaticano riguardano soprattutto forme limitate di credito legate alle istituzioni e specifici obblighi giuridici o amministrativi. Non risultano documentati un mercato del debito pubblico, un sistema generale di credito al consumo, una procedura personale d’insolvenza o un servizio pubblico di consulenza sui debiti. La situazione finanziaria e giuridica dello Stato della Città del Vaticano va tenuta distinta dai debiti, dai disavanzi e dagli obblighi pensionistici della Santa Sede.
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