Lo Stato della Città del Vaticano, abbreviato comunemente in SCV, e la Santa Sede sono giuridicamente separati. Le norme sul lavoro si applicano diversamente al personale del Governatorato, della Curia romana e degli enti amministrati direttamente. Il Governatorato gestisce l’amministrazione del personale e l’applicazione delle norme, mentre l’Ufficio del Personale cura fascicoli, retribuzioni, contributi sociali e pensionistici, verifiche normative, assunzione di lavoratori esterni e formazione. Le norme vaticane sul lavoro utilizzano categorie come personale di ruolo, personale in prova e personale a contratto. Il sistema si basa inoltre su dieci livelli funzionali e su un Mansionario che collega le mansioni al ruolo e alla struttura retributiva pertinente. La costituzione del rapporto dipende dalla competenza e dall’idoneità morale, religiosa e sanitaria. L’età abituale per il reclutamento va da 21 a 35 anni e in genere i candidati presentano titoli di studio o professionali e un certificato penale rilasciato non più di tre mesi prima. Il periodo di prova dura almeno un anno e non più di due; se viene superato, può seguire l’immissione in ruolo, ossia la nomina a dipendente di ruolo. Il lavoro a tempo parziale richiede un’autorizzazione speciale ed è retribuito in proporzione. Un contratto a tempo determinato può essere rinnovato fino a cinque anni, ma non dà diritto all’immissione in ruolo. Un contratto di inserimento è disponibile fino ai 30 anni, dura al massimo 18 mesi e non può essere rinnovato. Un tirocinio può durare fino a un anno, non è retribuito e comprende l’assicurazione contro gli infortuni. Anche il lavoro volontario non è retribuito e comprende l’assicurazione contro gli infortuni. L’orario normale è di 36 ore settimanali, distribuite su non più di sei giorni. Possono essere applicate modalità di lavoro flessibili. Dopo sei ore di lavoro è generalmente prevista una pausa di un’ora. Gli straordinari richiedono un’esigenza operativa e l’autorizzazione del direttore; norme specifiche stabiliscono se sono retribuiti o compensati con riposi. I lavoratori hanno un giorno di riposo alla settimana, di solito la domenica, oppure un giorno sostitutivo nella stessa settimana. Anche le festività religiose e quelle pubbliche vaticane incidono sull’orario. La retribuzione mensile comprende paga base, indennità di indicizzazione, aumenti biennali fino a un massimo di 20, straordinari e indennità speciali ove applicabili. A dicembre viene corrisposta una tredicesima mensilità. Per il personale a contratto, la retribuzione dipende dalle mansioni assegnate al ruolo; quella a tempo parziale è proporzionale all’orario. Liquidazione o indennità di fine rapporto, contributi pensionistici e trattenute assistenziali possono incidere sull’importo pagato alla cessazione del rapporto. Le norme ufficiali fondamentali applicabili non stabiliscono un salario minimo generale; la retribuzione dipende dal ruolo, dal contratto e dalle norme applicabili al personale. La legge sulla sicurezza e la salute tutela dipendenti, tirocinanti, volontari e persone che lavorano occasionalmente. Il Servizio per la Sicurezza e la Salute dei Lavoratori nei Luoghi di Lavoro, noto come SSL, opera alle dirette dipendenze del Presidente del Governatorato. I datori di lavoro e gli enti devono fornire informazione, formazione, consultazione, procedure d’emergenza, primo soccorso e protezione antincendio. Ogni organismo o ente deve disporre di un DVR, un documento di valutazione dei rischi sul luogo di lavoro. Per un ente di nuova istituzione, l’approvazione deve avvenire entro 90 giorni; il DVR deve essere riesaminato in genere almeno ogni tre anni e, entro 30 giorni, dopo un cambiamento rilevante. Un decreto del 30 ottobre 2024 attribuisce la responsabilità del DVR al rappresentante legale, mentre il SSL e la medicina del lavoro lo preparano. Le ispezioni possono portare alla sospensione o alla chiusura in caso di pericolo. Non è possibile ridurre i costi di sicurezza applicando sconti. Il quadro normativo riguarda anche accessibilità e tutela durante la gravidanza. La protezione sanitaria e sociale si avvale delle istituzioni locali. Il FAS fornisce assistenza sanitaria, mentre il Fondo Pensioni copre prestazioni per invalidità, vecchiaia e superstiti. In genere, il lavoratore che si ammala segnala la malattia entro la prima ora. Se la malattia dura più di due giorni, il certificato medico è richiesto entro il terzo giorno; in base alle regole indicate sulla malattia, spetta la retribuzione piena. Il periodo di comporto può durare fino a 12 mesi, mentre il limite cumulativo di assenza e aspettativa è di 24 mesi nell’arco di cinque anni. Il congedo di maternità dura sei mesi con retribuzione piena, escluse le indennità di presenza e funzionali; fino al compimento di un anno del bambino, l’orario può essere ridotto di due ore al giorno. I congedi speciali coprono anche eventi familiari, matrimonio, lutto e altre situazioni definite. La convenzione del 2000 tra la Santa Sede e l’Italia e il relativo accordo amministrativo coordinano le questioni di sicurezza sociale. In generale, i dipendenti vaticani restano nel sistema della Santa Sede. Chi lavora nella Città del Vaticano alle dipendenze di datori non vaticani rientra in genere nel sistema italiano, salvo assegnazioni speciali per alcune categorie di cittadini italiani e assicurati. I periodi assicurativi possono essere cumulati e le prestazioni esportate se consentito dalle norme di coordinamento applicabili. Il Governatorato certifica i periodi pertinenti per lo Stato. La normativa italiana sul lavoro non si applica automaticamente a ogni impiego svolto nella Città del Vaticano. La Commissione per il Personale svolge un ruolo consultivo e i lavoratori sono consultati sulla sicurezza sul lavoro. Il Consiglio dell’ULSA può occuparsi di controversie plurime e collettive. Le norme ufficiali fondamentali esaminate non definiscono un regime generale per sindacati, contratti collettivi o scioperi; le ipotesi basate sulla normativa italiana in materia non vanno trasferite automaticamente ai rapporti di lavoro vaticani. L’ULSA gestisce controversie individuali, plurime e collettive. Dal 2016 è generalmente richiesto un tentativo preliminare di conciliazione davanti al direttore dell’ULSA. Dopo tale tentativo, le parti possono scegliere il Collegio di conciliazione e arbitrato o presentare un ricorso davanti al Tribunale vaticano. Un ricorso amministrativo interno separato può chiedere all’autorità che ha emanato il provvedimento di revocarlo o modificarlo entro dieci giorni. Se entro 30 giorni non arriva una risposta favorevole, è possibile presentare ricorso gerarchico al Presidente. Una reiezione esplicita entro 30 giorni o il rigetto presunto dopo 90 giorni consente di procedere davanti all’ULSA. Le decisioni disciplinari seguono una procedura speciale, che comprende il ricorso alla Corte di Appello. I provvedimenti disciplinari comprendono richiamo, ammonizione, riduzione della retribuzione, sospensione, licenziamento e destituzione di diritto. Una riduzione retributiva deve essere almeno pari a un quinto della retribuzione e non può durare più di tre mesi. In base alle norme applicabili, i procedimenti disciplinari iniziano o proseguono in genere entro 30 giorni. La violazione dei doveri di sicurezza da parte di un dipendente può comportare sanzioni disciplinari; quella da parte di un ente può avere conseguenze amministrative o contrattuali e, ove applicabile, penali. Il rapporto di lavoro può cessare per dimissioni scritte accettate, decadenza, dispensa, licenziamento o pensionamento. Per esigenze di servizio, l’accettazione delle dimissioni può essere rinviata fino a 90 giorni. L’assenza ingiustificata per cinque giorni lavorativi consecutivi seguita da una richiesta di rientro rimasta senza esito, o per dieci giorni quando tale richiesta non può essere consegnata, può comportare la decadenza. Lo stato di disponibilità non può durare più di un anno, dopo il quale il rapporto cessa o segue il pensionamento. L’incapacità permanente o una valutazione inadeguata possono comportare la dispensa previa consultazione della Commissione per il Personale. Per il pensionamento, l’età ordinaria è di 65 anni per il personale laico e 70 anni per il clero, il personale religioso e i dirigenti nominati prima del 1º gennaio 2010; per le nomine a partire da tale data, le età sono rispettivamente 67 e 72 anni. Alcune nomine anteriori al 2010 possono ottenere una proroga di due anni. Il pensionamento decorre normalmente dal primo giorno del mese successivo. I testi normativi pubblicati sono in genere accessibili gratuitamente. Le fonti ufficiali disponibili non indicano importi standard per consulenza legale, contributi procedurali o altri costi di rappresentanza, quindi tali spese devono essere verificate caso per caso. Per la procedura in un caso specifico sono determinanti i termini di ricorso di dieci, 30 e 90 giorni, i termini di 30 e 90 giorni per i documenti di sicurezza, la categoria contrattuale, l’ente datore di lavoro e la posizione assicurativa del lavoratore.
Diritto del lavoro nella Città del Vaticano
Il diritto del lavoro nella Città del Vaticano disciplina il lavoro dipendente, compresi contratti, orario, retribuzione, sicurezza, protezione sociale, controversie, disciplina e cessazione del rapporto. La Città del Vaticano ha un ordinamento giuridico speciale nel quale il diritto canonico è una fonte primaria e un criterio interpretativo. La Santa Sede e lo Stato della Città del Vaticano sono giuridicamente distinti, quindi le norme applicabili dipendono dall’ente datore di lavoro e dalla categoria del lavoratore.
Tip
Considera il lavoro nella Città del Vaticano come un sistema legato al singolo datore, non come lavoro italiano per definizione. Per prima cosa, individua l’ente datore di lavoro, la categoria contrattuale, la data di nomina e l’affiliazione alla sicurezza sociale, perché determinano le norme, le prestazioni e le procedure di ricorso applicabili. Tutela con attenzione i termini brevi di dieci, 30 e 90 giorni quando sorge una decisione, un provvedimento disciplinare o un problema di lavoro.

