Lo Stato della Città del Vaticano e la Santa Sede, compresa la Curia romana, sono istituzioni distinte. La Legge Fondamentale del 31 luglio 2026 costituisce ora la base costituzionale. La legge n. 71/2008 sulle fonti del diritto mantiene in vigore i codici italiani recepiti; le leggi vaticane li integrano o modificano, mentre il diritto italiano colma le lacune soltanto quando è compatibile con l’ordinamento giuridico vaticano. Il diritto canonico fornisce un riferimento normativo e interpretativo per le distinzioni fondamentali, ma qui non è trattato come un codice penale separato. La giurisdizione penale vaticana si estende in genere alle condotte commesse nel territorio, anche quando solo una parte della condotta o il suo risultato si verifica lì. Può comprendere anche condotte commesse su una nave o un aeromobile vaticano e specifici reati commessi all’estero, per esempio attentati alla sicurezza dello Stato, al sigillo o alla moneta dello Stato, alle funzioni ufficiali, oppure reati contemplati da convenzioni ratificate. Ulteriori norme possono applicarsi ai cittadini vaticani e a cittadini stranieri quando la pena minima prevista dalla legge raggiunge i tre anni e sussiste il necessario collegamento con la Città del Vaticano. Il Corpo della Gendarmeria svolge funzioni di polizia, polizia giudiziaria e custodia carceraria ed è funzionalmente subordinato all’autorità giudiziaria. Il Promotore di giustizia conduce indagini ed esercita l’azione penale pubblica in tutti e tre i gradi di giudizio. La sequenza ordinaria dei tribunali comprende il Tribunale, la Corte d’Appello e la Corte di Cassazione. Il Sommo Pontefice detiene la piena autorità legislativa, esecutiva e giudiziaria e può assegnare un caso penale in qualunque fase, escludendo ulteriori impugnazioni. Una segnalazione può assumere la forma di una denuncia, cioè la comunicazione di un presunto reato, o di una querela, presentata dalla persona il cui interesse giuridico è leso quando è richiesta questa forma. L’atto va presentato all’Ufficio del Promotore di giustizia. È necessario fissare un appuntamento e consegnare il documento cartaceo originale; l’email non sostituisce il deposito richiesto dalla legge. Le copie possono comportare costi. Le informazioni di ricerca disponibili non stabiliscono un termine generale pubblicato per l’evasione; la sospensione feriale dei tribunali va dall’11 agosto al 20 settembre. Le indagini possono seguire un’istruttoria formale per i reati la cui pena massima supera i 15 anni. Altri casi possono procedere tramite indagine diretta, procedura accelerata per una persona colta in flagranza o procedura per decreto. Nell’indagine diretta il Promotore di giustizia può raccogliere direttamente le prove; per misure come perizie, esperimenti giudiziari, determinate procedure d’identificazione e casi particolari di testimonianza è necessario un giudice. Il difensore può assistere a interrogatori, confronti, perizie, perquisizioni e identificazioni. La corrispondenza elettronica può essere sequestrata. Le intercettazioni telefoniche e telematiche richiedono controllo giudiziario e possono durare 30 giorni per volta, con proroghe di 20 giorni fino a un massimo di 150 giorni; può essere impiegato anche un captatore informatico. L’assunzione all’estero di prove audiovisive tramite un rappresentante pontificio è stata introdotta in via sperimentale, ma dalle ricerche disponibili non risulta una proroga attualmente in vigore. Il diritto di difesa e il principio del contraddittorio si applicano durante tutto il procedimento penale. L’udienza pubblica è il principio generale, ferme restando le misure di protezione. Il giudizio direttissimo è un’udienza accelerata per un reato flagrante e, ai sensi della legge n. 720/2025, può applicarsi anche senza arresto; l’udienza successiva si svolge immediatamente o entro 30 giorni. La qualificazione giuridica e i procedimenti abbreviati possono inoltre seguire il motu proprio del 12 aprile 2023. Le sanzioni comprendono la reclusione, con un massimo generale di 35 anni, ammende, interdizioni dai pubblici uffici o da determinate attività e confisca dello strumento, dei proventi o del prezzo del reato, o del relativo valore equivalente. Salvo diversa disposizione di una legge speciale, l’ammenda generale varia da 5.000 a 200.000 euro. Le interdizioni temporanee durano in genere da tre mesi a due anni e, quando la disposizione pertinente stabilisce tale minimo, non possono essere inferiori a sei mesi; alcune interdizioni da attività possono durare fino a tre anni. Le persone giuridiche possono essere condannate ad ammende, interdizioni da attività, revoca di licenze o concessioni, divieti di stipulare contratti e confisca. Dopo una prima condanna può essere possibile la sospensione della pena per un massimo di due anni, con trattamento diverso per un delitto e una contravvenzione. Il Sommo Pontefice può concedere amnistia, grazia, remissione, clemenza o conversione della pena. L’Italia può assumere l’esecuzione su richiesta ai sensi dell’articolo 22 del Trattato Lateranense; il trasferimento delle persone condannate segue la Convenzione del 1983 e i protocolli in vigore per la Città del Vaticano dal 1º maggio 2019. La legge n. 297/2019 prevede tutele specifiche per le vittime minorenni e vulnerabili. La vulnerabilità comprende malattia, menomazione fisica o psicologica o privazione della libertà che limiti in modo sostanziale la comprensione, il libero arbitrio o la capacità di resistenza. Le vittime possono ricevere informazioni su diritti, servizi, fasi del procedimento e restrizioni della libertà; presentare prove e richieste d’indagine; essere ascoltate; chiedere limitazioni dei contatti e protezione contro reiterazione, intimidazioni e ritorsioni; e ricevere assistenza tramite il Servizio di accompagnamento. Può essere nominato un curatore speciale a spese del tribunale. Udienze a porte chiuse, videoconferenze o vetri unidirezionali possono ridurre il contatto con l’accusato; un avvocato o una persona di fiducia può accompagnare la vittima. Un minore di 14 anni può essere accompagnato da uno psicologo. Il termine di prescrizione è in generale di 20 anni e, per i reati contro i minori, decorre dal compimento dei 18 anni. I pubblici ufficiali devono segnalare senza ritardo i reati, salvo l’eccezione del sigillo sacramentale. Le informazioni attualmente disponibili non dimostrano l’esistenza di un tribunale penale minorile vaticano separato, di un carcere minorile, di una soglia d’età per la responsabilità penale o di una procedura locale di diversion. Non si deve presumere che nella Città del Vaticano si applichino le istituzioni minorili italiane. I minori sono invece chiaramente tutelati dalle norme speciali per le vittime. Le questioni penali relative alla circolazione stradale restano frammentate: il Corpo della Gendarmeria controlla il traffico, mentre il Dipartimento dei Veicoli a motore si occupa di immatricolazioni e patenti per cittadini e residenti. Nei materiali penali ufficiali attualmente disponibili non risultano un codice stradale vaticano separato né una specifica fattispecie di reato stradale. Anche i reati digitali sono disciplinati in modo frammentario. Nei materiali citati non è stato individuato un codice autonomo di criminalità informatica della Città del Vaticano; tra i reati specifici legati alla tecnologia rientra la pornografia minorile commessa con strumenti telematici, mentre ai comportamenti digitali possono applicarsi reati generali. Sequestro elettronico, intercettazioni, analisi dei dati di comunicazione, captatori informatici e prove raccolte all’estero costituiscono i principali strumenti investigativi digitali. Un memorandum del 2024 tra il Governatorato e l’ACN italiana favorisce la prevenzione informatica, lo scambio di informazioni e la cooperazione sulle prove elettroniche.
Il diritto penale nella Città del Vaticano
Il diritto penale nella Città del Vaticano definisce le condotte vietate, la responsabilità personale, le indagini, i processi penali e le sanzioni. Il quadro normativo combina leggi vaticane, il Codice penale italiano del 1889 e il Codice di procedura penale del 1913, recepiti con la legge n. 2/1929. Il Promotore di giustizia indaga ed esercita l’azione penale, il Tribunale esamina i casi e gli appelli sono presentati alla Corte d’Appello e alla Corte di Cassazione.
Tip
Tratta una questione penale della Città del Vaticano come un procedimento formale fin dall’inizio: accerta il collegamento territoriale o personale, conserva le prove e scegli la forma corretta di presentazione con l’assistenza di un professionista qualificato. Non fare affidamento sull’email, non presumere che le istituzioni italiane si applichino automaticamente e non aspettarti un sistema separato per minori, reati stradali o informatici. Le vittime minorenni o vulnerabili dovrebbero chiedere per tempo misure di protezione; gli indagati dovrebbero assicurarsi assistenza difensiva e chiarire le eventuali autorizzazioni richieste agli avvocati stranieri.

