La Città del Vaticano svolge una funzione abitativa consolidata, ma altamente limitata. I termini locali principali sono residenza, cioè residenza autorizzata; autorizzazione a risiedere, cioè permesso di residenza; e alloggio, cioè abitazione assegnata. Gli alloggi sono collegati principalmente a un incarico ufficiale, al servizio della Santa Sede o dello Stato della Città del Vaticano, a un’istituzione legata alla Chiesa o a un rapporto familiare autorizzato. Al 31 dicembre 2024 la popolazione residente documentata era di 882 persone. Tra i potenziali beneficiari rientrano personale di servizio ufficialmente autorizzato, persone autorizzate dal Papa e coniugi o figli di cittadini vaticani che dimostrino il rapporto familiare. Per i casi legati alla Santa Sede o a un’istituzione associata decide il Cardinale Segretario di Stato; negli altri casi è competente il Cardinale Presidente del Governatorato. Le amministrazioni vaticane competenti assegnano gli alloggi disponibili. Il Governatorato è il principale organo amministrativo; la Direzione Infrastrutture e Servizi si occupa di immobili, pianificazione, costruzioni, manutenzione e sistemi tecnici. Il quadro giuridico comprende la Legge sulla cittadinanza, la residenza e l’accesso del 22 febbraio 2011 e gli articoli da 3 a 5 e 9 del Trattato Lateranense. Il diritto italiano in materia abitativa non disciplina automaticamente un’abitazione situata nella Città del Vaticano, che ha sovranità e autorità patrimoniali proprie. Il materiale disponibile documenta concessioni d’uso, non un percorso generale per acquistare un’abitazione. Non documenta neppure una procedura pubblica di domanda aperta alla popolazione in generale. Non sono stati reperiti dati ufficiali pubblici su canoni, depositi, prezzi di acquisto, quote di domanda, criteri di assegnazione o tempi di elaborazione. Le condizioni interne possono dipendere dall’ufficio o dall’istituzione competente. Nello Stato della Città del Vaticano non sono documentati un sussidio abitativo generale, un sistema di edilizia sociale, un servizio privato di locazione gestito da intermediari o un mercato degli affitti autonomo. La concessione può essere revocata con un preavviso ragionevole o, per motivi giustificati, con effetto immediato. L’autorità competente può anche ordinare il cambio di abitazione con preavviso. In genere la revoca dell’alloggio comporta la revoca della residenza, salvo diversa disposizione. Cittadini e residenti non possono ospitare altre persone in un’abitazione concessa senza il permesso del Cardinale Presidente. Ai sensi del Decreto n. 710/2024, l’ospitalità non autorizzata può comportare una multa da EUR 10,000 a EUR 25,000, la sospensione della concessione da un minimo di sei mesi a un massimo di tre anni oppure la revoca. L’alloggio e la residenza possono terminare quando una persona rinuncia alla residenza, perde l’autorizzazione a risiedere, lascia l’incarico o il servizio pertinente oppure perde la concessione dell’alloggio. Un soggiorno temporaneo fuori dalla Città del Vaticano non pone fine, di per sé, alla residenza se l’abitazione resta disponibile e non è stato dimostrato l’abbandono.
Abitazioni nella Città del Vaticano
Gli alloggi nella Città del Vaticano sono destinati soprattutto a persone il cui incarico, servizio o legame familiare autorizzato richiede che risiedano sul posto. Non è documentato un mercato aperto di locazione o acquisto privato rivolto al pubblico in generale. Le abitazioni sono assegnate in concessione d’uso e la residenza dipende dal mantenimento dell’autorizzazione.
Tip
Considera l’alloggio nella Città del Vaticano un accordo istituzionale legato a un incarico, non una normale ricerca di affitto o acquisto. Se il tuo incarico, servizio o legame familiare autorizzato non offre una base documentata per risiedere, non pianificare un trasferimento facendo affidamento sull’assegnazione di un’abitazione.

