Le elezioni nazionali rinnovano il Consiglio Grande e Generale, il parlamento del Paese, normalmente ogni cinque anni. Si può votare prima in caso di perdita di 30 membri o mancata approvazione del programma di governo o delle nomine ministeriali. Gli elettori scelgono le liste su un’unica scheda statale. Per candidarsi una lista deve avere il sostegno di almeno 90 elettori, presentare da 12 a 60 candidati entro mezzogiorno del quarantesimo giorno prima delle elezioni e non includere più di due terzi di candidati dello stesso sesso. Una coalizione deve fornire un impegno notarile a ottenere una maggioranza parlamentare e attuare un programma di governo. I seggi sono assegnati proporzionalmente con divisori successivi 1, 2, 3 e così via. Normalmente una lista deve raggiungere almeno lo 0,4% moltiplicato per il numero delle liste partecipanti, ma la soglia non può superare il 3,5% dei voti validi. Si riconosce una maggioranza quando lista o coalizione ottiene il 50% più un voto valido, oppure il maggior numero di voti insieme ad almeno 30 dei 60 quozienti di assegnazione dei seggi. Un premio di stabilità può portare la maggioranza di governo a 35 seggi. Se nessuna lista o coalizione ha i requisiti, si tentano due mandati esplorativi; può poi tenersi un secondo turno la seconda domenica successiva, tra le due liste o coalizioni più votate. Il secondo turno determina il vincitore, mentre i seggi restano assegnati in base al primo e non si usano preferenze. Possono votare i cittadini sammarinesi che abbiano compiuto 18 anni il giorno delle elezioni, salvo esclusioni di legge come incapacità legale, determinate condanne definitive, perdita di cariche politiche o privazione dei diritti politici. Le liste elettorali sono aggiornate ogni anno, pubblicate entro il 31 gennaio e contestabili fino a mezzogiorno del 28 febbraio. La decisione sui reclami è prevista entro il 15 marzo. Il certificato elettorale arriva normalmente per posta non oltre il quindicesimo giorno prima del voto; l’Ufficio Elettorale di Stato ne rilascia un duplicato. Il voto nazionale si svolge dalle 07:00 alle 20:00; chi è già presente può votare fino alle 21:00. Si usa un documento d’identità sammarinese, anche scaduto; in sua assenza l’identità può essere confermata dal presidente del seggio o da uno scrutatore, oppure da due elettori conosciuti. Non è ammesso il voto per delega. Per il voto assistito serve un certificato medico; la richiesta di voto domiciliare deve arrivare in genere entro le 14:00 del tredicesimo giorno prima delle elezioni. In cabina sono vietati telefoni e fotocamere. I residenti a San Marino possono esprimere fino a tre preferenze all’interno della lista scelta; chi risiede all’estero sceglie solo lista o coalizione. I candidati devono avere diritto di voto, almeno 21 anni e domicilio nella Repubblica. Membri di Gendarmeria, Polizia Civile, Corpo Uniformato della Guardia di Rocca, agenti diplomatici o consolari, magistrati e procuratore del fisco non possono candidarsi mantenendo tali incarichi. Le dichiarazioni includono dati fiscali, reddito, partecipazioni e dichiarazione sulle associazioni segrete. Il mandato parlamentare è incompatibile con quello di Capitano o membro di Giunta; in caso di incompatibilità l’eletto ha generalmente 15 giorni per scegliere. Le elezioni locali scelgono un Capitano di Castello e una Giunta in ciascuno dei nove Castelli. Nei Castelli con almeno 2.500 abitanti si eleggono un Capitano e sette membri di Giunta; nei più piccoli un Capitano e cinque membri. Possono votare cittadini sammarinesi adulti residenti nel Castello e stranieri residenti da almeno dieci anni consecutivi alla data di riferimento prevista. La scheda locale riporta Capitano e simbolo di lista, con fino a due preferenze per membri della Giunta della stessa lista. Se si presenta una sola lista, deve ottenere il 35% dei voti validi, altrimenti si tengono nuove elezioni. Per le elezioni locali 2025 AASS offrì trasporto gratuito elettorale previa prenotazione. I Capitani Reggenti non sono eletti direttamente dall’elettorato generale: li elegge il Consiglio Grande e Generale. I referendum sono un’altra forma di voto diretto e non seguono la procedura ordinaria delle elezioni parlamentari. Lo scrutinio ai seggi è pubblico; l’ufficio centrale consolida normalmente i risultati alle 14:00 del giorno successivo e il Ministero dell’Interno li pubblica entro due giorni. Le contestazioni su candidabilità o svolgimento delle elezioni sono generalmente presentate alla Giunta Permanente delle Elezioni entro cinque giorni. Il Consiglio Grande e Generale convalida il risultato; gli eletti prestano giuramento entro due mesi e i seggi parlamentari vacanti vanno principalmente al candidato successivo della stessa lista. Votare non comporta costi locali; i candidati possono sostenere spese notarili e di autenticazione.
Elezioni a San Marino
A San Marino si tengono elezioni nazionali per il Consiglio Grande e Generale, composto da 60 membri, ed elezioni locali per Capitani e Giunte di Castello. Le elezioni nazionali usano il voto proporzionale di lista in un unico collegio; quelle locali eleggono direttamente i rappresentanti nei nove Castelli. Diritto di voto, candidabilità, registrazione, procedure di voto e ricorsi sui risultati seguono scadenze specifiche.
Tip
Individua quale elezione ti interessa: quella nazionale influisce sul Consiglio Grande e Generale e sulla formazione del governo; quella del Castello sceglie rappresentanti locali. Verifica per tempo iscrizione, certificato, seggio e identificazione: scadenze mancate, documenti assenti o scheda non valida possono annullare il voto. Se ti candidi o presenti una lista, usa una checklist per requisiti, dichiarazioni, firme di sostegno e termini.

